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Guida pratica alla Cessione Del Quinto

Pubblicato da Prestiti My Credit il 4 Settembre 2017

La Cessione del Quinto è un diritto del dipendente a cui il datore di lavoro non può opporsi.

La Cessione del Quinto è una forma di prestito personale non finalizzato riservata ai lavoratori dipendenti (ministeriali, pubblici e privati) ed ai pensionati (ex dipendenti pubblici e privati). Caratteristica fondamentale che differenzia la Cessione del Quinto dalle altre forme tecniche di finanziamento è la particolare modalità di rimborso, che prevede il coinvolgimento diretto del Datore di lavoro / Ente pensionistico nel pagamento alla banca erogatrice delle quote di stipendio / pensione trattenute mensilmente al cliente.

LA DELEGA

Alla Cessione del Quinto, per incrementare il netto erogabile al cliente, si assimila la Delega di Pagamento, una tipologia di finanziamento concedibile ai soli lavoratori dipendenti ministeriali, pubblici e privati. La Cessione del Quinto è un diritto del dipendente a cui il datore di lavoro non può opporsi. Invece la delega di pagamento necessita del consenso del datore di lavoro.

LE PARTI

Il cliente (o Cedente)

Il cliente matura un credito che si chiama “retribuzione” o, per i pensionati, “diritto al trattamento pensionistico”. Alla Cessione del Quinto possono quindi far ricorso i pensionati (ex dipendenti pubblici e privati) ed i dipendenti di enti pubblici, aziende private e cooperative.

Il Cessionario (o Banca)

Il cessionario è la banca che eroga il finanziamento al cliente.

Il debitore (o Datore di Lavoro/Ente Pensionistico ceduto)

Il debitore è il datore di lavoro (o ente pensionistico) ceduto, detto anche Amministrazione Terza Ceduta (ATC), il quale non potrà opporsi, salvo rare eccezioni nei termini e nei limiti consentiti dalla legge, al trasferimento alla banca di quella parte della retribuzione dovuta al dipendente (pensionato) indicata nel contratto di finanziamento (rata ceduta / quota ceduta).

I debitori possono essere:

LE POLIZZE A COPERTURA

La normativa di settore impone che per la cessione siano previste coperture assicurative che garantiscano l’ammontare complessivo delle quote cedute per l’intera durata del finanziamento contro:
  • il rischio di premorienza del cliente (con esclusione quindi dell’invalidità anche se permanente);
  • i rischi di impiego o perdite patrimoniali derivanti dal mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento da parte del cliente medesimo (non prevista per la Cessione del Quinto della pensione).
I contratti assicurativi che forniscono dette garanzie sono stipulati a proprio beneficio dalla banca, che ne sostiene integralmente i relativi costi. Qualora il contratto dovesse essere estinto anticipatamente il cliente non ha quindi diritto ad alcuna restituzione parziale del premio, essendo lo stesso pagato interamente dalla banca.

IL RINNOVO

Il Cedente/Delegante che intenda rimborsare anticipatamente il Finanziamento contraendone uno nuovo della medesima specie dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 (due/quinti) della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare un’operazione di durata quinquennale anche prima dell’indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione. Con la nuova operazione il cliente riceverà un netto erogato pari alla differenza fra il nuovo finanziamento e quanto necessario per estinguere quello in corso. Sarà, quindi, erogato un finanziamento che verrà utilizzato in parte per estinguere il finanziamento precedente (al netto della quota interessi non maturata) e la restante parte sarà liquidata al cliente.

ITER OPERATIVO POST VENDITA

Incasso Quote

L’azienda o l’ente pensionistico del cliente provvede, ogni mese, ad effettuare la trattenuta sulla busta paga o cedolino della pensione, e al versamento della rata tramite bonifico bancario a favore della banca su un conto dedicato.

Estinzione Anticipata

Il cliente può decidere di estinguere anticipatamente il prestito chiedendo alla banca un conteggio per estinzione anticipata. La richiesta sottoscritta dal cliente, unita ad un documento in corso di validità, potrà pervenire ai seguenti recapiti: email: incassiquinto@credem.istruttorie.it email pec: estinzioni.quintocredem@pec.istruttorie.it fax: 0546.1972049 posta: Credem S.p.A. Ufficio Quinto via Emilia San Pietro, 4 42121 Reggio Emilia tel: 02.83440548 Il conteggio verrà prodotto entro dieci giorni dal ricevimento e verrà inviato al cliente a mezzo email, pec o posta ordinaria a seconda della modalità richiesta dal richiedente. Nel documento vengono riportate le modalità per procedere con l’estinzione anticipata (iban, causale da inserire e scadenza del conteggio.)

Invio Liberatorie

Effettuata l’estinzione anticipata, Credem procede all’invio delle liberatorie ai clienti, alle aziende, all’eventuale fondo pensione. Con tale documento si interrompe il pagamento della quota. La liberatoria verrà inviata a mezzo posta ordinaria all’indirizzo censito in fase d’istruttoria della pratica.

Rimborso Quote

Nel caso di importi non dovuti, ad esempio quando il prestito è stato estinto anticipatamente e l’ente o l’azienda continua ad effettuare la trattenuta, Credem provvede ad attivare il processo di rimborso nei confronti del cliente. Per i clienti singoli intestatari di conto corrente Credem si procede direttamente con il riaccredito delle somme. I clienti non titolari di conto corrente Credem verranno contattati al fine di ottenere l’iban per procedere con il rimborso quota. La richiesta di rimborso sottoscritta dal cliente, indicante l’iban e unita da un documento in corso di validità, potrà pervenire ai seguenti recapiti: email: incassiquinto@credem.istruttorie.it fax: 0546.1972049 posta: Credem S.p.A. Ufficio Quinto via Emilia San Pietro, 4 42121 Reggio Emilia tel: 02.83440548

Sinistri

Per sinistro si intende un evento che comporta l’interruzione del pagamento (licenziamento/dimissioni, pensionamento, decesso). È onere del cliente/datore di lavoro darne comunicazione ai seguenti indirizzi: email: sinistriquinto@credem.it fax: 0546.1972050 posta: Credem S.p.A. Ufficio Quinto via Emilia San Pietro, 4 42121 Reggio Emilia telefono: 02.83440549 Nei casi di nuova occupazione o messa in quiescenza, la pratica di cessione, ridotta in conseguenza delle competenze di fine rapporto e di quanto incassato fino a quel momento, viene rinotificata alla nuova azienda/ente pensionistico (le rate rimangono di importo uguale alla pratica originaria e si accorcia la durata residua).

Insoluti

Un insoluto si genera quando per incapienza sulla busta paga o sul cedolino della pensione dovuta ad eventi esterni (es. aspettativa, pignoramento) non viene versata in parte o in toto una rata. Un altro caso possibile nei pensionati è quando l’ente pensionistico inizia la messa in quota con uno o più mesi di ritardo rispetto alla decorrenza contrattuale. In tutti i casi il pagamento della quota parziale o totale non versata rimane a carico del cliente, che viene messo a conoscenza del suo debito tramite comunicazioni telefoniche e scritte da parte della banca. Indirizzi di riferimento: fax: 0546.1972051 posta ordinaria: Credem S.p.A. Ufficio Quinto via Emilia San Pietro, 4 42121 Reggio Emilia tel: 02.83440547

RICHIESTA ANTICIPO TFR

A norma di legge è facoltà dei clienti richiedere un anticipo di una parte del TFR o del Fondo Pensione che, da normativa, sono a garanzia dell’operazione di Cessione del Quinto. Operativamente il cliente deve fare una richiesta all’azienda e/o al fondo pensione. A Credem dovranno pervenire:
  • la richiesta di autorizzazione dell’azienda o del fondo a procedere, complete di documento;
  • copia dell’ultima busta paga;
  • comunicazione che attesti quanto accantonato oltre alla dichiarazione dell’amministrazione/fondo che la richiesta di anticipazione sia conforme a quanto previsto dalla normativa.
Indirizzi di riferimento: email: sinistriquinto@credem.it fax: 0546.1972050 posta ordinaria: Credem S.p.A. Ufficio Quinto via Emilia San Pietro, 4 42121 Reggio Emilia
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