La Cessione del Quinto è un prestito personale non finalizzato con rimborso a rate costanti
studiato appositamente per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma peculiare di prestito personale cui possono accedere, per legge:
Ciò significa, in pratica, che il dipendente o il pensionato in possesso dei requisiti di ammissibilità, una volta ottenuta la cessione, si vedranno decurtata mensilmente la rata, così come previsto dal contratto di finanziamento, dalla propria retribuzione, sino a estinzione del debito. Tale quota sarà versata direttamente al finanziatore tramite il datore di lavoro o l’ente previdenziale.
Come anticipato, la cessione del quinto è un’operazione sicura, che non necessita di particolari garanzie per essere erogata.
Per i dipendenti di aziende private, la garanzia principale per la cessione del quinto è rappresentata dal TFR. L’importo massimo che può essere concesso è infatti legato all’ammontare del TFR accumulato, alla retribuzione netta annuale nonché alla solidità del datore di lavoro, che deve avere oltre 16 dipendenti e un capitale sociale di almeno 30.000 euro.
Per i dipendenti pubblici e statali (nonché per i dipendenti di aziende parapubbliche), la cessione del quinto è invece garantita dalla stabilità del reddito e dalle convenzioni in essere.
Per i dipendenti pubblici e statali (nonché per i dipendenti di aziende parapubbliche), la cessione del quinto è invece garantita dalla stabilità del reddito e dalle convenzioni in essere.
In caso di debiti non saldati, la legge prevede la possibilità di stabilire un pignoramento sulla retribuzione del debitore sempre nella misura massima di un quinto dello stipendio o della pensione.
Dunque, mentre la cessione del quinto è un atto volontario, il pignoramento è di fatto una procedura di esecuzione forzata che prescinde dalla volontà del debitore.
Possono verificarsi due casi:
In presenza di un pignoramento del quinto sullo stipendio o sulla pensione, il dipendente o il pensionato possono comunque richiedere una cessione volontaria, sempre col tetto massimo del quinto. In questo caso, la cessione non può oltrepassare il risultato della sottrazione tra i 2/5 dello stipendio o della pensione (al netto delle trattenute) e la parte interessata dal pignoramento.
Qualora invece sia stata già attivata una cessione volontaria del quinto, il pignoramento successivo è consentito unicamente per quanto si ottiene dalla sottrazione tra il 50% della retribuzione e la quota già ceduta dal lavoratore.
In ogni caso, la legge prevede che la quota massima pignorabile possa toccare il 50% se sono presenti più pignoramenti contemporaneamente per motivazioni diverse.