Il protesto, secondo la definizione fornita dal diritto, è un atto pubblico che attesta l’avvenuta presentazione di un assegno o una cambiale al debitore e il conseguente rifiuto di quest’ultimo di accettare il titolo o di pagare. In questo caso, il debitore ricopre il ruolo di protestato.
Le norme che disciplinano questo istituto giuridico sono contenute in due diversi provvedimenti legislativi: nel caso delle cambiali la norma di riferimento è il Regio Decreto n. 1669/1933, mentre nel caso degli assegni la normativa è contenuta nel Regio Decreto n. 1736/1933.
Nella pratica, il protesto altro non è che una dichiarazione ufficiale, rilasciata da un pubblico ufficiale abilitato, allo scopo di attestare la mancanza da parte del debitore.
Per il rilascio di un protesto, cosiddetta “levata” è necessario rivolgersi ad un notaio, ad un ufficiale giudiziario oppure, nei comuni in cui questi non siano presenti, al segretario comunale.
La principale funzione del protesto consiste nel rendere possibile l’azione di regresso, garantendo così maggiori capacità di azione nei confronti dei debitori inadempienti. Inoltre, la levata del protesto ha l’effetto di interrompere la prescrizione dei debiti. Inoltre, nel caso in cui il protesto sia apposto ad un assegno bancario, questo risulta altresì essere causa dell’aggiunta di una sanzione amministrativa, che può essere evitata attraverso il pagamento entro sessanta giorni.
Dal punto di vista della forma legale, il protesto può essere apposto tramite timbro direttamente sul documento attestante il credito, oppure tramite atto separato. Infine, vanno esplicitamente riportati la data del richiesto, e rifiutato, pagamento, il luogo e la sottoscrizione del predetto pubblico ufficiale.
Ovviamente l’azione di protesto presenta dei termini entro i quali deve essere effettuata; questi cambiano in base alla natura del titolo il cui pagamento è stato rifiutato. Per quanto riguarda gli assegni bancari, i termini sono in generale molto brevi: si va dagli otto giorni per gli assegni pagabili nello stesso comune, ai sessanta giorni per quelli pagabili nei Paesi di altri continenti; nel mezzo di questi due estremi troviamo gli assegni pagabili in un comune diverso da quello di emissione, per i quali si hanno a disposizione quindici giorni, è gli assegni pagabili in un altro Paese appartenente allo stesso continente, per i quali si ha un termini di venti giorni dalla data di emissione. Per quanto riguarda invece gli assegni circolari, la data per il protesto è di trenta giorni.
Infine, volgendo lo sguardo alle cambiali, i limiti decorrono entro un anno dalla data di emissione per le cambiali con scadenza a vista, mentre nel caso di cambiali con scadenza determinata, si hanno a disposizione esclusivamente i due giorni feriali successivi alla scadenza stessa.
Per quanto riguarda la figura del protestato, oltre agli effetti precedentemente elencati, quest’ultimo si trova di fronte ulteriori svantaggi. Innanzitutto, il suo nome viene inserito nell’archivio informatizzato degli assegni bancari presso la Banca d’Italia, con annesso divieto di emettere assegni per i sei mesi successivi. Ancor più potrebbe risultare però il fatto che il protesto è soggetto a pubblicità, con lo scopo di tutelare i possibili futuri creditori: in questo caso, l’accesso al credito da parte del protestato potrebbe risultare non solo difficile, ma praticamente impossibile, almeno per vie legali.
Infine, è prevista la riabilitazione del protestato, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti. In particolare, la persona in questione deve dimostrare di aver pagato il titolo oggetto del protesto e di non averne subiti altri nel corso dell’ultimo anno; inoltre, deve essere necessariamente trascorso almeno un anno dalla data di levata del protesto.
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