Insolvenza

Il termine “insolvenza”, nell’ambito finanziario e giuridico, si riferisce alla situazione in cui un soggetto si trova nella condizione di non poter adempiere ad un’obbligazione.
Nella realtà quotidiana, l’insolvenza viene accostata per lo più alla figura dell’imprenditore, nel momento in cui vi siano casi di inadempimenti o in generale segnali che lascino presagire l’impossibilità per l’impresa di soddisfare con regolarità le obbligazioni assunte, tra le quali anche il pagamento dei debiti.

Lo stato di insolvenza, che si distingue dallo stato di crisi, essendo il primo permanente e il secondo temporaneo, trae origine dalla dichiarazione di fallimento. Solitamente si giunge a questo punto per volontà stessa dell’imprenditore oppure, molto più di frequente, per richiesta dei creditori nei confronti dell’impresa o di un pubblico ministero. L’organo preposto a tale procedimento è il tribunale fallimentare.

Insolvenza

Per quanto riguarda il punto di vista dell’impresa, è importante tenere bene in considerazione che all’aumentare del possibile rischio di insolvenza, anche i rapporti economici che l’impresa intrattiene ne risentono notevolmente, essendo estremamente più difficile l’accesso al credito e più in generale essendo immancabilmente lesa la fiducia dei partners economici.

Prima di concludere il discorso sullo stato di inadempimento in cui un’impresa può ritrovarsi, è bene sottolineare che si tratta di una condizione assolutamente non reversibile e quindi definitiva. Ciò porta a distinguere il singolo inadempimento dall’insolvenza: è infatti previsto dall’ordinamento che un’impresa possa non adempiere singole obbligazioni senza risultare per questo insolvente. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito e ribadito che lo stato di insolvenza rappresenta un’impotenza funzionale e non transitoria dell’imprenditore.

Partendo da questo presupposto risulta naturale l’individuazione di tale fattispecie come causa scatenante il fallimento dell’impresa e tutte le procedure ad esso collegate, come ad esempio la liquidazione dell’impresa. Infine, per chiarire ulteriormente il discorso è utile definire come momentanea una difficoltà esclusivamente nel caso in cui l’imprenditore possa reperire le risorse necessarie a fronteggiare le obbligazioni pattuite in un lasso di tempo ragionevole.

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