Pignoramento

Il pignoramento è l’atto con cui si dà inizio alla forzata espropriazione dei beni di un debitore insolvente. La formalizzazione del pignoramento spetta all’ufficiale giudiziario, che lo autorizza a seguito della richiesta da parte del creditore interessato. Una volta pronunciato l’atto, l’effetto immediato è quello di impedire al soggetto insolvente di poter disporre dei beni pignorati. Il pignoramento deve essere preceduto da un atto di precetto da notificare al debitore, a cui quest’ultimo deve adempiere nei tempi stabiliti dalla legge. In caso contrario, l’ufficiale incaricato può disporre l’avvio del provvedimento di espropriazione forzata.

Il pignoramento è disciplinato dalle norme contenute negli articoli 491-497 del Codice di procedura civile.

La procedura forzata deve essere notificata all’interessato entro 90 gg dal precetto. L’atto di precetto in pratica non è altro che una specie di un ultimo bonario avviso, anche se la notifica avviene comunque attraverso l’ufficiale giudiziario. Una sorta di anticipo dell’esecuzione forzata per concedere all’interessato qualche altro giorno per mettersi in regola e allontanare così il rischio del pignoramento dei beni.

Con il pignoramento, il soggetto insolvente, anche se i beni restano in suo possesso, non può pregiudicarne il valore originario. In parole semplici, il debitore non può assolutamente distruggere o danneggiare i beni oggetti del pignoramento. Il debitore, nonostante il pignoramento, può dunque disporre dei beni a condizione di non avere comportamenti tali da comprometterne l’integrità. Questo perché la funzione dell’atto di pignoramento è riconducibile al fatto di vincolare alcuni beni del debitore per soddisfare il diritto al risarcimento del creditore o dei creditori.

L’atto disposto dall’ufficiale giudiziario deve essere completo della richiesta alla persona insolvente di dichiarare la residenza al tribunale e l’avvertimento di poter procedere al risarcimento anche tramite la corresponsione di un importo comprensivo di interessi e costi. L’accettazione della conversione in denaro del debito maturato deve avvenire attraverso una specifica domanda da parte del debitore, istanza da presentare presso il tribunale competente. Dunque, l’atto di pignoramento può essere scongiurato quando il debitore versa all’ufficiale la somma necessaria da consegnare al creditore.

Pignoramento

L’atto di pignoramento disposto dall’ufficiale giudiziario può di fatto assumere forme differenti. Infatti, l’ordinamento giuridico italiano, prevede diversi tipi di pignoramento:

  • immobiliare, quando oggetto dell’atto sono i beni immobili;
  • mobiliare, nel caso il pignoramento riguardi le cose mobili;
  • presso terzi, quando vengono interessati crediti oppure dei beni che rientrano nella disponibilità di soggetti terzi.

Il pignoramento immobiliare (appartamenti, terreni, etc.) è anticipato da un ulteriore provvedimento oltre all’atto di precetto e ha delle scadenze collegate direttamente all’iniziativa del creditore. Quello immobiliare, che riguarda gli oggetti e gli arredi presenti nell’abitazione del debitore ha inizio senza nessun preavviso. Dopo la notificazione del precetto il debitore infatti può trovarsi di fronte sull’uscio della porta di casa l’ufficiale incaricato pronto a pignorare i beni. Un intervento possibile però solo dopo 10 gg dal precetto. L’atto di pignoramento presso terzi (stipendi, pensioni, conto correnti, etc.) invece non prevede scadenze. Notificato il precetto, il creditore notifica il pignoramento al debitore e all’istituto bancario oppure al datore di lavoro.

Secondo l’ordinamento italiano non tutti gli atti di pignoramento hanno quindi una data di scadenza, ce ne sono alcuni che in base a delle procedure previste dalla norma proseguono l’iter da soli, mentre altri pignoramenti prevedono degli atti di impulso da parte dei soggetti creditori. Proprio in merito a questa logica è necessario fare discorsi differenti a seconda della forma di pignoramento prescelta da chi agisce.

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